#SkylabNEWS Info Zona Arancione

Emergenza Coronavirus
Tutta la regione Liguria è diventata zona arancione, insieme ad Abruzzo, Umbria, Basilicata e Toscana. Gli effetti del provvedimento che il ministro si appresta a firmare in serata avranno decorrenza dalla giornata di mercoledì 11 novembre.
Ecco cosa prevede il livello medio delle restrizioni:
- Resta valida la regola del divieto di circolazione dalle 22 alle 5 salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, nel comune di Genova “rafforzato” dal divieto di andare a zonzo senza destinazione dalle 21 alle 6.
- Gli spostamenti sono vietati in entrata e in uscita tra le zone arancioni, sempre salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Ed è vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, tranne «comprovate esigenze» (incluso accompagnare i figli a scuola). Solo in questi casi va compilato il modulo per l’autocertificazione con le proprie generalità e il motivo dello spostamento.
- Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili o di ogni accessorio per l’arredo, rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti. È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
- È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
- Le scuole dell’infanzia, elementari e medie sono aperte, mentre le scuole superiori fanno didattica a distanza. Chiuse le università, salvo alcune attività per le matricole e i laboratori.
- I negozi restano aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi “nei giorni festivi e pre-festivi”, quando invece rimangono operativi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole “collocati al loro interno”.
- Chiusi ristoranti e bar che possono tenere aperto il servizio d’asporto, consentito fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze e la consegna a domicilio consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. IMPORTANTE: Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
- La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
- Possono restare aperti anche oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
- I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse. Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
- Ogni manifestazione anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, sono vietate. Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, negli impianti utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.
- Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra nazionali sono consentite a porte chiuse.
- Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.
- E’ consentito svolgere attività sportiva (il jogging, il tennis…) o attività motoria (la passeggiata) all’aperto, anche nelle aree attrezzate